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RISARCIMENTO DANNI
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 21934 dello scorso 21 luglio, ha fissato la massima secondo la quale il superamento dei limiti di turni normale, ovverossia quello previsto “di regola”, non è in sè ragione di inadempimento datoriale, ma lo può diventare se in concreto si determini un’interferenza tale, rispetto alla vita privata del lavoratore, da far individuare un pregiudizio al riposo. Pertanto, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsia.
Pertanto, anche nelle ipotesi in cui il CCNL fissi un numero medio di ore di disponibilità, la richiesta di un numero di turni tale da determinare interferenza con la vita del lavoratore e determinare un pregiudizio al suo diritto di riposo costituisce inadempimento e dà diritto al risarcimento del danno ex art. 2087 cod.civ. in misura tanto maggiore quanto più lungo è l’orizzonte temporale nel quale si sia protratto il mancato riconoscimento del riposo.