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NASPI
Con sentenza n. 258/2023, la Corte di Appello di Firenze rileva che, per il diritto alla NASPI, unico aspetto rilevante è la perdita involontaria dell’occupazione che si realizza anche nel caso in cui il lavoratore si dimetta a seguito di provvedimento di trasferimento in una sede lavorativa estremamente disagevole ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il diritto ad accedere alla NASPI, ribadiscono i Giudici, deve essere garantito in ogni caso di licenziamento a prescindere che il recesso formalizzato dal datore di lavoro sia o meno giuridicamente legittimo.
In caso di trasferimento sede lavorativa – distanza superiore a 50km o tempi di viaggio di almeno 80 minuti – il lavoratore, ritenendolo disagevole e materialmente impossibile da accettare, potrebbe essere indotto a non voler proseguire il rapporto di lavoro.
In tali casi, l’INPS non ha titolo a subordinare il riconoscimento della NASPI all’esibizione di documentazione da cui si evinca l’impugnazione del provvedimento di trasferimento o sia stato riconosciuto illegittimo in sede giudiziale.
Sia la risoluzione consensuale che le dimissioni determinano il recesso dal rapporto di lavoro a seguito di rifiuto, da parte del lavoratore, di accettare il provvedimento di trasferimento e danno diritto alla NASPI.