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TEMPO DETEMINATO
La disciplina del contratto a tempo determinato, fin dal testo della legge 230 del lontano 1962, non rischia mai di annoiare.
Vediamo quali sono le recenti novità previste dal Decreto Lavoro per i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive.
Il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n. 9, ha precisato che resta fermo l’onere del datore di lavoro di precisare nel contratto di lavoro le ragioni concrete ed effettive della sostituzione.
Alle causali cui faceva riferimento la legge 230/62 (malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare) si sono aggiunte anche quelle relative al personale assente per ferie, trasferta, distacco, ecc. allargando alle ipotesi in cui sia coinvolto un altro lavoratore che sostituisca un altro: in ogni caso, nel contratto di lavoro deve essere ben chiaro il collegamento tra lavoratore assente e lavoratore assunto in sostituzione senza che vi sia alcun dubbio tra l’identità delle parti e le motivazioni che legittimano il tempo determinato.
Nessun dubbio, poi, nel fatto che tali aspetti rivestano ancor più importanza se si è in presenza di agevolazioni destinate alle aziende fino a 20 dipendenti come previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 151/2021:
4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10) 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime1 . 2. L’assunzione di personale a tempo determinato e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva2 . 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 33 .
1 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
2 Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115
3 Vedi, anche, l’art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall’art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276