Getting your Trinity Audio player ready...
|
RECESSO DEL DATORE DI LAVORO
Ai sensi del Testo Unico sul Lavoro (art. 6, comma 8 D.Lgs 81/2015), il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In base al dettato normativo, l’eventuale licenziamento del lavoratore è da ritenersi illegittimo nel solo caso in cui la scelta datoriale costituisca una ritorsione nei confronti del lavoratore.
Infatti, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 30093 del 30 ottobre 2023), il recesso del datore di lavoro può ritenersi legittimo nel caso in cui la prestazione lavorativa del dipendente, a seguito del rifiuto di una variazione dell’orario di lavoro originariamente concordato, non possa continuare ad essere utilmente utilizzata.
Il datore di lavoro deve dimostrare non solo la sussistenza delle ragioni economico-organizzative alla base del recesso, ma anche il nesso di causalità tra le stesse e il licenziamento e, inoltre, che non esistano differenti soluzioni organizzative tali da poter giustificare il mantenimento in servizio del dipendente.