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ORARIO DI LAVORO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 4 luglio 2023 (R.G. n. 2956/2022), ha confermato il principio giurisprudenziale del c.d. “tempo tuta” e relativo riconoscimento delle differenze retributive in relazione al periodo impiegato per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
Le attività che il lavoratore destina alla vestizione e svestizione – il cui ricorso è imposto dal datore di lavoro nell’ambito della prestazione lavorativa – rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuito.
Non rileva che, al fine di eludere l’obbligo retributivo, venga concessa la possibilità di indossare la divisa nella propria abitazione o fuori dai locali aziendali essendo, tale soluzione, contraria alla dignità dei lavoratori.
Al lavoratore deve essere concessa la possibilità di scegliere liberamente di indossare abiti di sua scelta nel percorso per e dal luogo di lavoro.