Getting your Trinity Audio player ready...
|
TEMPO PARZIALE
L’INPS, con messaggio 3977 dello scorso 10 novembre, fornisce indicazioni per presentare da parte dei lavoratori a tempo parziale ciclico le domande per ottenere la c.d. “indennità una tantum”
Definizione di lavoratori a tempo parziale ciclico: lavoratori dei settori privati, titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
L’art. 18, comma 2 del D.L. 145/2023 (in calce) prevede il riconoscimento, per coloro che nel corso del 2022 siano stati titolari del particolare rapporto di lavoro a tempo parziale, dell’indennità un tantum fissata nell’importo di euro 550 per l’anno 2023.
Le domande possono essere inoltrate sul sito INPS a decorrere dal 13 novembre 2023 e fino al 15 dicembre 2023 (percorso Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > selezionare la voce Vedi tutti nella sezione Strumenti “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”)
Art. 18 - Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico
2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private
titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno
2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese
in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette
settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione
ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda,
non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero
percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, e' attribuita
un'indennita' una tantum pari a 550 euro. L'indennita' puo' essere
riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.