ILLECITI
Il prossimo 17 dicembre sarà il momento, per le aziende che occupano un organico medio tra 50 e 249 lavoratori, di integrare un sistema di segnalazione degli illeciti verificatisi in azienda.
Il termine tecnico è WHISTEBLOWING e l’obbligo vige, di fatto, dal 15 luglio 2023 per le aziende che hanno occupato una media di lavoratori superiore alle 249 unità (argomento già trattato lo scorso 11 aprile, per consultare cliccare qui)
I datori di lavoro interessati alla prossima scadenza dovranno predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, un apposito canale di segnalazione di possibili illeciti interni all’azienda – di qualsiasi natura – che garantisca l’anonimato del c.d. WHISTELBLOWER (denunciante).
La necessità di “sentire” le OOSS presuppone che non vi sia la necessità di esperire alcun esame congiunto e che sia sufficiente un’informativa che descriva il sistema previsto di segnalazione e le misure a garanzia e tutela del denunciante.
Qualora in azienda non siano presenti Rappresentanza Sindacali, l’informativa deve essere inviata alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL applicato al personale dipendente.
L’art. 21 del
D.Lgs. n. 24/2023 prevede un quadro sanzionatorio integrativo delle altre eventuali conseguenze, di natura civilistica, lavoristica, amministrativa o penale in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate, introducendo
sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC, sia nel caso in cui sono state commesse ritorsioni che quando la segnalazione sia stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o sono stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 12. L’ANAC può irrogare sanzioni della medesima entità anche quando accerta che
non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla previsione di legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Sanzioni da 500 a 2.500 euro, sono previste invece per il segnalante che incorre nei reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Lo Studio Grasso è a completa disposizione per fornire la consulenza e assistenza informatica necessarie per il rispetto della norma in questione e, per il tramite di G Service Partner certificato Zucchetti, il software per la corretta gestione di ogni relativo adempimento