Getting your Trinity Audio player ready...
|
LAVORO
Con sentenza n. 2830 dello scorso 28 novembre il TAR della Lombardia ha rigettato il ricorso di un consorzio escluso da una gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza e reception presso il Comune di Milano in quanto, al personale occupato, si sarebbe applicato il CCNL relativo alla vigilanza privata e servizi fiduciari che prevede un costo del lavoro particolarmente basso.
Se è vero che la stazione appaltante non può imporre l’applicazione di un CCNL, lasciando all’imprenditore aggiudicatario la scelta, risulta necessario, però, verificare che il costo del personale derivante non risulti inferiore ai minimi salariali retributivi.
Nel caso trattato dal TAR lombardo, l’offerta economica elaborata e presentata prendendo in considerazione il CCNL per gli addetti alla vigilanza privata e servizi fiduciari risultava inferiore del 30% rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante e, conseguentemente, ritenuta non coerente con l’elevata qualificazione del personale che veniva richiesta per l’espletamento delle attività lavorative.
I Giudici hanno ritenuto fondamentale il principio secondo il quale l’amministrazione debba accertare che il livello degli stipendi sia conforme all’art. 36 della Costituzione.