IRPEF
I datori di lavoro sono chiamati, con le retribuzioni del mese di dicembre, a operare il conguaglio fiscale sulle somme corrisposte durante l’anno al personale dipendente.
Si tratta di rideterminare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti (anche in natura) corrisposti in ciascun periodo di paga nel corso dell’anno, l’imposta effettivamente e complessivamente dovuta nel periodo stesso, tenendo conto delle detrazioni d’imposta spettanti e degli oneri deducibili.
Il risultato di tale operazione può far scaturire due situazioni tra loro alternative:
- CONGUAGLIO A DEBITO, quando si determina per il lavoratore un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato dal sostituto di imposta/datore di lavoro;
- CONGUAGLIO A CREDITO, qualora il totale delle ritenute operate nel corso dell’anno superi l’imposta netta complessivamente dovuta e, in tal caso, il datore di lavoro provvederà al rimborso dell’imposta trattenuta in eccedenza.
Il periodo di imposta è definito secondo il c.d. criterio di cassa allargato considerando, quali redditi 2023, le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024.
Termine ultimo per operare detto conguaglio è il mese di febbraio (o eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro) da intendersi quale termine ai soli effetti finanziari fermo restando l’obbligo di corresponsione entro il 12 gennaio 2024.
Il lavoratore potrà chiedere al proprio datore di lavoro – entro il termine del 12 gennaio 2024 – di tener conto di eventuali redditi di lavoro dipendente e/o assimilati erogati da altri soggetti: in tal caso, il datore di lavoro ha l’obbligo di sommare, al reddito da lui erogato, quanto corrisposto da altri soggetti nel corso del 2023.
Le operazioni di conguaglio sono state previste al fine di rendere definitiva la tassazione operata dal sostituto di imposta ed evitare, al lavoratore dipendente che non ha altri redditi, l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi.
Il 12 gennaio come precisato nella circolare Agenzia Entrate del 15 gennaio 2003, non rappresenta un termine di prescrizione e non può trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 2963 del Codice civile, con cui si proroga di diritto il termine scadente in un giorno festivo al giorno seguente non festivo (NON si applica la regola dello spostamento del termine al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui questo cada di sabato o domenica).