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VIDEOSORVEGLIANZA
La Cassazione con sentenza n. 46188 del 16 novembre 2023 ha affrontato il caso di una titolare di pubblico esercizio che, senza la preventiva autorizzazione, aveva installato nei locali un impianto di videosorveglianza.
Ricordiamo che l’installazione di impianti di videsorveglianza – a prescindere dalla finalità – può avvenire esclusivamente previo accordo con le Organizzazioni Sindacali (anche RSA/RSU se presenti) o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato territorialmente competente.
Il caso trattato dagli ermellini, ha riguardato la titolare di un bar senza lavoratori dipendenti che aveva proposto ricordo in Cassazione per essere stata censurata dai Giudici di merito per aver installato l’impianto di videosorveglianza senza il preventivo accordo sindacale e/o autorizzazione dell’Ispettorato.
Gli ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso della ricorrente precisando due fondamentali principi:
1. la presenza di lavoratori dipendenti è requisito imprenscindibile per la configurabilità del reato;
2. la violazione della norma non è configurabile quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti o resti necessariamente riservato per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.