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AGRICOLTURA
Con circolare n. 102 dello scorso 12 dicembre, l’INPS fornisce chiarimenti sulle prestazioni di “lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura” (c.d. LOAgri), sulle modalità di svolgimento e adempimenti richiesti.
Istituto disciplinato dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) cui le aziende interessate potranno far ricorso – in via sperimentale – per il periodo 2023/2024, si concretizza in un normale contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di un anno e non oltre 45 giornate di lavoro (superato tale limite, il contrato si intenderà a tempo indeterminato).
I soggetti che possono svolgere tali prestazioni sono:
- disoccupati, ossia soggetti privi d’impiego che hanno presentato la DID
- percettori di Naspi, Dis-Coll, mobilità, Rdc e assegno inclusione, Iscro, ammortizzatori (Cigo/Cigs)
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata. Esclusi i titolari di pensione ai superstiti, d’inabilità e di assegni ordinari di invalidità o di analoghe prestazioni
- giovani con meno di 25 anni d’età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi
- detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà.