Getting your Trinity Audio player ready...
|
CONGEDO
La legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 179 legge 213) ha introdotto novità in materia di congedo per i genitori prevedendo la possibilità, per i lavoratori che terminano il periodo obbligatorio di maternità (o paternità) dopo il 31 dicembre 2023, di usufruire per il solo anno 2024 di un ulteriore mese di congedo (complessivamente due) nella misura dell’80% anzichè al 30%.
Passa al 60% (dall’attuale 30%) l’indennità riconosciuta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino.
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 179. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i ge- nitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: « elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al se- sto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024 ». L'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con rife- rimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternita' o, in alternativa, di paternita', di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.