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INAIL
L’INAIL ha fornito, come di consueto, le istruzioni operative per effettuare le operazioni di autoliquidazione premi valide per l’annualità 2023/2024.
Al 16 febbraio il pagamento integrale del premio dovuto o il versamento della prima delle quattro rate pari al 25% del totale dovuto sulle quali deve essere applicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.
Si continua il 29 febbraio con la trasmissione telematica della dichiarazione delle retribuzioni a consuntivo dell’anno 2023 su cui dovrà essere calcolata la rata di anticipo per l’anno 2024 fatto salvo il caso in cui i datori di lavoro facciano richiesta di riduzione della base di calcolo (es. in caso di sensibile riduzione attività o cessazione della stessa).
I coefficienti da moltiplicare per gli importi di ciascuna rata (ad esclusione della prima in scadenza il 16 febbraio) sono così determinati:
2° |
16 maggio 2024 | 16 maggio 2024 | 0,00927123 |
3° | 16 agosto 2024 | 20 agosto 2024 | 0,01874849 |
4° | 16 novembre 2024 | 18 novembre 2024 |
0,02822575 |