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LAVORO NOTTURNO
Confermata fino al 30 giugno 2024 la possibilità, nel settore del turismo, di riconoscere un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e lavoro straordinario che NON concorre alla formazione del reddito imponibile del prestatore di lavoro.
Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del comparto turistico, degli stabilimenti, della somministrazione alimenti e bevande a prescindere dal rapporto di lavoro in corso che, per il relativo diritto, devono inoltrare richiesta al proprio datore di lavoro (non è, quindi, un riconoscimento automatico).
I richiedenti devono aver conseguito, nell’anno 2023, un reddito derivante da lavoro dipendente NON superiore ai 40.000 euro anche se con più datori di lavoro.
Il datore di lavoro che riceve la richiesta deve determinare il trattamento integrativo speciale in relazione alle ore interessate ed effettivamente prestate dal richiedente per lavoro notturno e straordinario portando l’importo in compensazione in F24 con il codice tributo “1702”.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 fornisce le indicazioni amministrative per la relativa applicazione.