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EDILIZIA
Anche per il 2023 le imprese edili potranno usufruire della riduzione contributiva prevista per lo specifico settore nella misura dell’11,50% dei contributi dovuti per gli operai occupati a 40 ore settimanali.
Sono interessate le imprese che, ai fini INPS, possono far valere il CSC (Codice Statistico Contributivo) compreso tra 11301 e 11305 (industria) e da 41301 a 41305 (artigianato).
Affinchè i datori interessati possano beneficiare della riduzione contributiva è necessario che – ai sensi dell’art. 1 comma 1175 legge 296/2006 – l’impresa deve possedere:
- DURC regolare
- rispettare gli obblighi di legge e quelli derivanti dall’applicazione dei CCNL anche se territoriali o aziendali se sottoscritti
- non aver subito, nei cinque anni precedenti la data di applicazione, condanne passate in giudicato per violazione delle misure in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.
La domanda viene inviata online nel quale sono riepilogati e autocertificati detti requisiti.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.