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ESONERO
Con circolare n. 27 dello scorso 31 gennaio, l’INPS fornisce indicazioni per usufruire dell’esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi previdenziali IVS dovuti per le lavoratrici madri, titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche se a tempo parziale e nei casi trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato), di tre o più figli.
L’esonero contributivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 180, comma 1 della legge 213/2023) è applicabile per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 e spetta fino al 18° anno di età del figlio più piccolo.
Stesso esonero (art. 181) è previsto per le lavoratrici madri di due figli, riconosciuto fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Nel concreto, in cosa consiste?
Esonero contributivo pari al 100% dei contributi IVS (dovuti, invece, quelli per le prestazioni pensionistiche) carico dipendente, fino a un importo massimo annuo di euro 3.000 .
Interessato il settore privato (anche se in somministrazione), compreso quello agricolo, le socie lavoratrici di cooperative, le apprendiste. Escluso il settore del lavoro domestico.
Trovando applicazione solo per la quota di contribuzione dovuta dalla lavoratrice madre, l’esonero NON rientra tra gli aiuti di Stato (agevolazione fruita da persona fisica).