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FERIE
Durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione ordinaria : deve essere assicurata una situazione identica a quella ordinaria nei periodi di attività lavorativa.
Il caso trattato dagli ermellini ha riguardato alcuni macchinisti Trenord (servizio ferroviario Lombardia) che hanno rivendicato il diritto a computare, nella retribuzione presa a base di calcolo per il periodo di ferie, dei compensi percepiti normalmente a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza condannando la predetta società al pagamento degli importi chiesti da ciascun dipendente.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 29 gennaio 2024 n. 2674 sez. lav. secondo la quale la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in base all’art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La decisione della Cassazione si è basata sulla forte influenza data dalla Corte di giustizia europea secondo la quale il lavoratore deve percepire, durante il periodo feriale, un trattamento retributivo ordinario pari a quello percepito durante l’attività lavorativa comprendendo qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore