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TERZIARIO
Il rinnovo del CCNL settore Terziario disciplina con l’art. 71-bis le causali di “legittima apposizione del termine” al contratto di lavoro a tempo determinato integrando, di fatto, quanto previsto dall’art.19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Nello specifico, sono previste le seguenti causali:
- riduzione impatto ambientale, lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
- terziario avanzato, lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
- digitalizzazione, lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- nuove aperture, lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti;
- incremento temporaneo, lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
- saldi, lavoratori nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
- fiere, lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
- festività natalizie, lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali, lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.
Altro aspetto interessante del rinnovato CCNL (art. 75) riguarda la casistica della “stagionalità” legate alle località a prevalente vocazione turistica che devono afar fronte a picchi di intensificazione del lavoro in determinati periodi dell’anno. In tali casi, mutuando quanto previsto per le attività stagionali, alcuni divieti o limitazioni propri del contratto a termine non troveranno applicazione (es. il periodo c.d. di “stop and go” tra un contratto e un altro).