Getting your Trinity Audio player ready...
|
APPRENDISTATO
Il Tribunale di Roma (sentenza n. 1646 del 9 febbraio 2024) ha riconosciuto la validità della clausola contrattuale con la quale è previsto che, in caso di recesso anticipato del lavoratore durante il periodo formativo (fatta salva l’ipotesi di dimissioni per giusta causa), concede la facoltà al datore di lavoro di trattenere una somma pari alla retribuzione per ciascuna giornata di formazione dedicata.
Una sorta di clausola di durata minima del rapporto di lavoro o patto di stabilità che le parti possono prevedere nel contratto di assunzione nella fattispecie legate alla formazione prevista nel contratto e giustificata dall’impegno profuso dal datore di lavoro per far fronte ai costi sostenuti per la formazione.