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LAVORO AGILE
Il Decreto Lavoro (approvato dalla Camera e all’esame del Senato) interviene anche in materia di lavoro agile (o smart working) dopo il ritorno della normativa ordinaria prevista dalla legge 81/2017.
DIRITTI E PRIORITA’. Destinatari di priorità, nell’esecuzione di lavoro agile:
- lavoratori con figli fino a 12 anni di età, senza limiti di età se in condizioni di disabilità;
- lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata;
- lavoratori caregivers;
- lavoratori che fruiscono dei permessi legge 104/1992.
ACCORDO. Obbligatorio, deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e regolarità e può essere a tempo indeterminato o determinato. Deve prevedere come verrà eseguita la prestazione all’esterno dell’azienda, forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, modalità utilizzo strumenti di lavoro, tempi di riposo/pause, misure adottate per garantire la disconnessione.
COMUNICAZIONI. Tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, il datore di lavoro deve comunicare i nominativi dei lavoratori interessati, la durata del periodo di lavoro eseguito in modalità agile, entro il termine di 5 giorni dalla data di inizio ed entro i 5 giorni dalla data di modifica/cessazione del periodo di lavoro interessato.
RECESSO. Se l’accordo è stipulato a tempo indeterminato, le parti potranno recedere con un preavviso minimo di 30 giorni che sale, per il datore di lavoro, a 90 giorni se il lavoratore è disabile.
PAUSE. Obbligatorio rispettare il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore, settimanale pari ad almeno 24 ore ogni 7 giorni. Previste le pause per i videoterminalisti che devono rispettarla nella misura di 15 minuti ogni 2 ore di prestazione lavorativa.
DDL LAVORO. Il Decreto Lavoro di prossima approvazione introduce la possibilità di assumere un lavoratore in parte con contratto di lavoro dipendente, in parte con rapporto di lavoro autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito conseguito in forma autonoma.