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WELFARE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5/2025, fornisce chiarimenti in merito al parere richiesto da una società sull’erogazione di beni e servizi ai propri dipendenti tramite una carta di debito nominativa.
L’Agenzia, rinviando ad una precedente circolare (n. 28/E del 15 giugno 2016), chiarisce che i documenti concessi ai dipendenti (nel caso di specie “voucher monouso o pluriuso”):
- NON possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- NON possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
- DEVONO dar diritto alla fruizione di beni, prestazioni o servizi individuati dal datore di lavoro.
Al ricorrere delle condizioni sopra descritte, l’Agenzia chiarisce che è possibile attribuire ai voucher il titolo di “documenti di legittimazione”.
L’Agenzia ricorda che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), la soglia di esenzione contributiva e fiscale dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti – rispetto al valore originario di € 258,23 stabilito dal TUIR – è innalzato a € 1.000 e a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico: il superamento di tali soglie, la cui verifica deve essere effettuata in relazione all’intero periodo di imposta, comporta l’assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale dell’intero importo concesso e NON soltanto dell’importo eccedente le predette soglie.
Il datore di lavoro, nell’ambito dei servizi prestati nel piano di welfare ed utilizzati dai lavoratori, non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art 23 DPR 600/1973.