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FRINGE BENEFIT
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 17 /2025 ha chiarito che il datore di lavoro, al fine di dimostrare il costo sostenuto per l’erogazione dei rimborsi utenze domestiche ai lavoratori, dovrà acquisire dichiarazione sostitutiva senza autenticazione, con semplice sottoscrizione in originale del dichiarante e allegata copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 16 e 17, legge n. 213/2023) ha innalzato la soglia annua di esenzione dei fringe benefit a euro 1.000 (euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico) che possono essere riconosciuti a titolo di beni, servizi, rimborsi legati a utenze domestiche, affitti e interessi su mutuo prima casa.
In relazione al rimborso delle utenze domestiche, il datore di lavoro può:
a) acquisire e conservare, nel rispetto della privacy, la documentazione per giustificare le spese sostenute dal lavoratore che rientrano nelle predette soglie di esenzione;
b) acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quali risulti il ricorrere dei presupposti per fruire dell’esenzione.
L’Agenzia evidenzia che, anche nel caso della lettera a), il datore di lavoro dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il lavoratore non ha beneficiato del rimborso (totale o parziale) anche presso altri datori di lavoro.
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.
Art. 1
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
16. Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.