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IVA
Con la risposta n. 38 dello scorso 18 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’obbligo di assoggettamento a IVA sui costi sostenuti dalle aziende che operano in regime di distacco di manodopera.
NOZIONE DI DISTACCO: l’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 configura il distacco allorquando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio concreto interesse – fatta eccezione per i distacchi al fine di evitare i licenziamenti ai sensi dell’art. 8, Legge 19 luglio 1993, n. 236 – pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
L’art. 16-ter del Decreto Legge n. 131/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha previsto l’applicazione dell’IVA ai rimborsi dei costi sostenuti dal datore di lavoro distaccante:
- l’operazione di distacco del personale è rilevante ai fini IVA quando il rimborso sostenuto dal distaccatario supera il costo effettivo del lavoratore;
- se il distaccante addebita al distaccatario un importo superiore alla mera rifusione del costo del personale (stipendio, contributi previdenziali, oneri accessori), la somma eccedente è qualificata come prestazione di servizi imponibile IVA;
- il regime di esclusione dall’IVA rimane applicabile solo in caso di rimborso puro e privo di margini economici.
La risposta n. 38/2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate, a integrazione del predetto art. 16-ter, chiarisce che devono essere assoggettate a IVA le prestazioni – erogate per effetto di contratti stipulati/rinnovati dal 1° gennaio 2025 – di servizi di distacco di personale tra aziende anche nel caso in cui sia stato previsto il rimborso puro del costo sostenuto.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025,:
• i servizi di distacco di personale dall’impresa distaccante a favore della distaccataria in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
• gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato.