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SMART WORKING
Il Garante della privacy, con provvedimento dello scorso 13 marzo, ha chiarito che il datore di lavoro NON può geolocalizzare i dipendenti che eseguano attività in modalità agile.
Il caso trattato dal Garante interessava un datore di lavoro (ente pubblico regionale) che, durante le attività eseguite fuori dalla sede aziendale per effetto dell’accordo di lavoro agirle sottoscritto, rilevava la posizione dei lavoratori da un applicazione in uso per confrontarla con quanto riportato nel predetto accordo e utilizzando, in alcune circostanze, i dati acquisiti per avviare procedimenti disciplinari.
Il comportamento del datore di lavoro è, ad avviso del Garante, da condannare: il controllo diretto dell’attività lavorativa NON è ammesso dalla legge ed è in contrasto con i c.d. principi di proporzionalità e rispetto della libertà morale del dipendente.
Il Garante, dichiarando illecito il trattamento, ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro e disposto, in considerazione della gravità della condotta e il numero dei lavoratori coinvolti, la pubblicazione dell’ordinanza sul proprio sito istituzionale per ragioni di trasparenza e funzione deterrente.