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STRANIERI
Con circolare n. 10 dello scorso 5 maggio il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sulla possibilità per soggetti stranieri e in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale e in attesa di definizione da parte dello sportello unico dell’immigrazione della domanda di conversione (oltre che di rinnovo), di svolgere attività lavorativa non stagionale.
Il Ministero, quindi, riconosce la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato allo straniero purchè il contratto di lavoro garantisca un impegno lavorativo non inferiore alle 20 ore settimanali e, per i rapporti di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo dell’assegno sociale che, per l’anno 2025, è attestata a euro 538,69.
Da un punto di vista amministrativo, come per un ordinario rapporto di lavoro, è necessario provvedere alla compilazione e trasmissione telematica della Comunicazione Obbligatoria o alla denuncia all’INPS in caso di rapporto di lavoro domestico oltre a essere in possesso, ovviamente, della ricevuta dell’istanza di conversione del titolo presentata presso lo Sportello unico per l’immigrazione competente per territorio.
Le indicazioni fornite dal Ministero, quindi, consentono allo straniero con regolare permesso di soggiorno e in attesa che si perfezioni l’inter burocratico di conversione/rinnovo del permesso di svolgere nuova attività lavorativa.