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INPS
L’INPS con la circolare n. 90 dello scorso 12 maggio ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che hanno assunto (o che assumeranno) giovani nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025: c.d. Bonus Giovani.
Vediamo, in sintesi, quali sono i principali requisiti oggetti e soggettivi e le condizioni previste dalla predetta circolare.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI. Tutti i datori di lavoro privati anche se non rivestono la qualifica di imprenditori (liberi professionisti) anche operanti nel settore agricolo. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
RAPPORTI DI LAVORO. Sono interessate le assunzioni di lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro (esclusi i dirigenti) effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. L’esonero spetta anche in caso di trasformazione, intervenuta nel predetto periodo, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I soggetti interessati devono avere – all’atto dell’assunzione o della trasformazione – un’età inferiore a 35 anni (34 anni e 364 giorni) e NON aver mai intrattenuto, nella carriera lavorativa, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti di lavoro in apprendistato e lavoro intermittente.
MISURA BENEFICIO. Fermo restando l’aliquota ai fini pensionistici, la misura del beneficio è pari al 100% dei contributi previdenziali carico datore di lavoro (sempre dovuta la quota carico lavoratore trattenuta in busta paga), nella misura massima di euro 500/mese e per una durata complessiva di 24 mesi. Per i datori di lavoro operanti nella zona ZES l’importo dell’esenzione mensile è elevata a euro 650/mese per 24 mesi. Per i contratti a tempo parziale, come di consueto, l’importo è in proporzione all’orario contrattuale.
CONDIZIONI DATORE DI LAVORO. Rispetto delle condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015. Regolarità del DURC. Rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto integrale del CCNL. Non aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti individuali e/o collettivi. Non aver proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
CONDIZIONI LAVORATORE. Età inferiore a 35 anni (34 anni e 364 giorni) all’atto dell’assunzione o trasformazione. Non aver mai intrattenuto, nella vita lavorativa, rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
PROCEDURA. Il datore di lavoro – a decorrere dal 16 maggio 2025 – deve inoltrare telematicamente all’INPS domanda di ammissione su apposito modulo.
Sarà ns. cura, nei termini previsti, segnalare per le aziende clienti eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato che possano concedere il beneficio in questione per l’eventuale istruttoria della pratica di richiesta (di seguito le slide messe pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).