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DONAZIONE SANGUE
L’INPS con circolare n. 96 dello scorso 26 maggio fornisce indicazioni ai datori di lavoro che devono procedere alla richiesta di rimborso delle retribuzioni riconosciute a fronte dei permessi fruiti dai propri lavoratori dipendenti per donazione sangue.
Entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato sangue (anche qualora non sia risultato idoneo alla donazione) può chiedere il rimborso della retribuzione corrisposta a tale titolo ponendole a conguaglio nel flusso UNIEMENS.
A tal fine, il datore di lavoro deve conservare agli atti e per una durata non inferiore a 10 anni la seguente documentazione:
- certificati medici e dichiarazione dei lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue
- certificati medici di idoneità per dei lavoratori giudicati idonei alla donazione.
Ricordiamo che il lavoratore dipendente (compresi i domestici) che dona sangue ha diritto a una giornata di riposo (in presenza di donazione minima pari a 250 grammi di sangue) e alla normale retribuzione che avrebbe percepito lavorando.
Il lavoratore che sia risultato inidoneo alla donazione, ha diritto alla retribuzione per le sole ore non lavorate, comprese nell’intervallo di tempo trascorso al centro trasfusionale (oltre quello per raggiungere il posto di lavoro), necessario all’accertamento dell’idoneità.