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METALMECCANICI
L’art. 13 del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti di aziende del settore metalmeccanica industria e installazione di impianti, prevede che, con la retribuzione di giugno di ciascun anno, debba essere corrisposta una somma a titolo di elemento perequativo.
Dal 2018 i datori di lavoro che non hanno sottoscritto accordi di secondo livello (a prescindere dalle erogate) che prevedano premi di risultato o corrisposto elementi di retribuzione soggetti a contribuzione in aggiunta ai minimi sindacali, devono corrispondere ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno una somma pari a euro 485 (decorrenza 1° gennaio 2014) riproporzionata qualora il lavoratore risulti assunto in corso d’anno (considerando le frazioni superiori a 15 gg come mese intero).
La somma a titolo di elemento perequativo deve essere, inoltre, ridotta fino a concorrenza qualora al lavoratore siano state corrisposte somme soggette a contribuzione non obbligatorie come superminimi individuali o collettivi, premialità individuali o aziendali.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, l’elemento perequativo deve essere corrisposto in occasione della cessazione dello stesso anche se anteriore al mese di giugno e in misura intera perchè riferito all’anno precedente (in proporzione qualora l’assunzione sia avvenuta nel corso del 2024).
Contributivamente e fiscalmente, l’elemento perequativo farà parte della retribuzione corrente anno 2025 soggetto a tassazione ordinaria.
NON sarà utili ai fini del T.F.R. e degli altri indiretti e differiti di retribuzione (ferie, permessi, mensilità aggiuntive).