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STUDI PROFESSIONALI
Il CCNL degli Studi Professionali prevede che, unitamente alla retribuzione del mese di maggio 2025, debba essere corrisposto – a prescindere dal livello di inquadramento e per coloro che risultano in forza alla data del 16 febbraio 2024 – l’ulteriore importo a titolo di una tantum pari a euro 200 anche attraverso strumenti di welfare (la prima tranche era prevista con la mensilità di maggio 2024).
L’importo dovrà essere riparametrato rispetto all’anzianità di servizio maturato nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2018 e il 1° marzo 2024 considerando mesi interi quelli uguali/superiori a 15 giorni e l’orario di lavoro previsto da contratto individuale.
Le parti firmatarie del rinnovo, anche nella possibilità di approfittare delle soglie di esenzione di miglior favore previste per l’anno in corso, hanno previsto l’opportunità di adempiere alla copertura del periodo di vacanza contrattuale attraverso l’erogazione di strumenti di welfare di pari valore per i quali siamo a disposizione per ogni confronto e suggerimento.
1) Una Tantum
Le Parti convengono di definire un importo una tantum/di compensazione a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L. avvenuta il 31.3.2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. e verrà erogata nelle seguenti tranches:
– 200 euro 1.5.2024;
– 200 euro 1.5.2025.
L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R. Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1.4.2018 – 1.3.2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente C.C.N.L. (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro. I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.