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T.F.R.
La Cassazione, con sentenza n. 13525 dello scorso 20 maggio 2025, ha confermato che l’anticipazione mensile in busta paga del TFR maturato e in costanza di rapporto di lavoro, anche se concordato e ratificato con il lavoratore, non può essere considerato legittimo.
I giudici della suprema corte non hanno riconosciuto detta prassi come “condizione di miglior favore” considerato che le anticipazioni sono espressamente regolate dall’art. 2120 c.c. e che l’INPS è abilitato a chiedere il pagamento della contribuzione qualora le parti abbiamo proceduto all’anticipazione mensile in quanto la prassi farebbe assumere natura di retribuzione alle somme e conseguente assoggettamento contributivo e fiscale.
Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 616/2025) aveva affermato detti principi (rinviamo a quanto già pubblicato lo scorso 22 aprile).