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SUPERMINIMO
Con sentenza n. 11771 dello scorso 5 maggio, la Cassazione ha ribadito che, fatto salva espressa previsione contraria, il superminimo individuale deve essere sempre inteso assorbibile.
Il superminimo è un valore eccedente la retribuzione ordinaria che si aggiunge a quella prevista dal CCNL applicata dal datore di lavoro soggetto a riduzione in caso di variazione in aumento dei valori paga (c.d. minimi sindacali) fatta salva l’eccezione che le parti, datore di lavoro e lavoratore, non abbiano concordato e ratificato un accordo che lo escluda dalla riduzione.
Il caso affrontato dagli ermellini nella predetta sentenza ha riguardato un lavoratore che aveva subito una riduzione della somma riconosciuta a titolo di superminimo per passaggio di livello, fattispecie che, nell’accordo ratificato, non era stata espressamente richiamata e accettata dalle parti.
Nella pratica, qualora si voglia riconoscere un valore a titolo di superminimo assorbibile, bisogna chiaramente indicare che l’importo è riducibile nei casi espressamente previsti nell’accordo.