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VIDEOSORVEGLIANZA
La Cassazione con la sentenza n. 28613 depositata il 5 agosto scorso ha sancito il principio secondo il quale il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela dell’integrità del patrimonio dell’azienda.
Il caso trattato dagli ermellini ha riguardato il caso di una lavoratrice occupata presso una farmacia che, con destrezza e per diversi anni, sottraeva banconote dagli incassi dei clienti, nei cambi di moneta e sottraeva prodotti farmaceutici.
Il datore di lavoro, insospettito dalle ripetute mancanze, aveva installato un impianto di videosorveglianza senza raccogliere il consenso del personale dipendente, senza aver ratificato alcun accordo sindacale e in mancanza della preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro competente.
Assolta in primo grado, la Corte di Appello di Lecce riformava l’assoluzione accogliendo le richieste del Pubblico Ministero.
La Cassazione rigettava, quindi, il ricorso dell’imputata sostenendo, tra l’altro, che l’installazione di una telecamera di videsosorveglianza, da parte del datore di lavoro, senza il consenso nè dei dipendenti, nè dei sindacati o dell’ITL è lecito qualora volto a controllare l’operato di uno specifico dipendente nei confronti dei quali vi siano validi sospetti di comportamenti illeciti (ovviamente, per i dipendenti non sospetti, tale prassi è da ritenersi illecita).


