|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
NASPI
La Cassazione, con la sentenza n. 23876 dello scorso 26 agosto, ha stabilito che la disoccupazione (NASPI) può essere riconosciuta pur in presenza di un rapporto di lavoro ricostituito.
Il caso trattato ha riguardato un lavoratore dipendente reintegrato al posto di lavoro che, nel tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la conversione a tempo indeterminato disposta dal giudice, aveva percepito dall’INPS la disoccupazione.
Il principio su cui si sono basati gli ermellini fonda sul concetto che, nel periodo intercorso tra cessazione e riammissione in servizio, il lavoratore versava in un reale stato di bisogno pertanto, la richiesta da parte dell’INPS di restituzione della NASPI percepita (circa novemila euro), non poteva essere accolta.
In definitiva, la sentenza che dichiara illegittima l’apposizione di un termine al contratto di lavoro e lo converte, con effetto retroattivo, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non elimina lo stato di disoccupazione considerando, oltretutto, che l’indennità forfettaria pari a 12 mensilità riconosciuta al lavoratore ha natura risarcitoria e non di corrispettivo del ricostituito rapporto di lavoro.
La Cassazione, inoltre, non ha riconosciuto nemmeno la violazioni del principio di incumulabilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria derivante dal ripristino del rapporto di lavoro.


