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POSTA ELETTRONICA
Con la sentenza n. 24204 pubblicata il 28 agosto 2025 la Cassazione (richiamando quanto disposto dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo) ha confermato che il datore di lavoro non può effettuare controlli sulla posta elettronica del lavoratore benchè la stessa risieda sul server aziendale ove la corrispondenza dell’account privato era accidentalmente confluita.
Gli ermellini si sono espressi su una causa promossa da un datore di lavoro per concorrenza sleale e violazione dei doveri di fedeltà e diligenza (artt. 2104 e 2015 c.c.) di alcuni dipendenti che avevano cessato il rapporto di lavoro con l’azienda, confermando che la posta elettronica personale del lavoratore ricade nella vita privata anche qualora finisca nella rete informatica aziendale.
Il datore di lavoro ha sempre l’obbligo/dovere di informare in modo adeguato i propri dipendenti di possibili controlli della rete aziendale e, conseguentemente, dei dati che in essa possano confluire anche se personali fermo restando il divieto di conservazione dei loro dati personali se acquisiti senza l’osservanza dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori costituendo, oltretutto, evidente violazione del divieto di indagine su opinioni e vita personale del lavoratore.
Sentenza
Art. 4 (Impianti audiovisivi)
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


