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RIMBORSI SPESE
La Cassazione (ordinanza n. 24148 dello scorso 28 agosto) ha affermato il principio secondo il quale le spese sostenute dal datore di lavoro per i lavoratori trasfertisti, ove riconosciute, sono assoggettate a contribuzione e imposte.
La vicenda ha riguardato un’azienda che impiegava lavoratori addetti al montaggio presso cantieri esterni in Italia e all’estero e nel 2017 aveva ricevuto una verifica INPS che contestava contestava l’omesso versamento di contributi, sostenendo che le somme riconosciute ai lavoratori dovevano essere interamente incluse nella base imponibile da assoggettare a contribuzione e IRPEF secondo il regime previsto dall’art. 51, c. 6 del Tuir per i lavoratori trasfertisti.
L’azienda si opponeva, evidenziando come vitto, alloggio e trasporto fossero sostenuti direttamente dall’azienda e, pertanto, non costituissero indennità imponibili.
Ricordiamo che per trasfertisti devono intendersi i lavoratori che:
- non hanno una sede stabile di lavoro (non è indicata nel contratto di lavoro)
- le attività eseguite richiedono una continua mobilità
- percepiscono un’indennità forfettaria mensile fissa, per tutti i mesi dell’anno, anche qualora non svolgano attività in trasferta.
Qualora ricorrano i predetti principi, al lavoratore è riconosciuto il trattamento previsto dall’art. 5, comma 6 del TUIR e, secondo la recente ordinanza della Cassazione, le spese riconducibili alla trasferta e gli eventuali rimborsi chilometrici devono essere regolarmente assoggettate a contribuzione e imposte non essendo prevista alcuna particolare esenzione.
Articolo 51 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
[Aggiornato al 18/06/2025]
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.


