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DURC
Il Ministero del Lavoro con risposta a interpello n. 3/2025 presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario ha fornito chiarimenti sulla nozione di scostamento non grave (art. 3, comma 3 D.M. 30/01/2015) nei casi di richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il Ministero specifica che, in caso di situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali costituite esclusivamente da accessori di legge come sanzioni e interessi, in mancanza di una reale omissione contributiva, l’ente deputato è tenuto ad ogni modo a rilasciare il DURC regolare.
La norma ha individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce il rilascio di DURC regolare.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
Decreto 20 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Art. 3, comma 3 3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.


