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STRAORDINARIO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24902 dello scorso 9 settembre ha affermato il principio per il quale “il compenso forfetario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro“.
Il caso ha interessato un lavoratore che per diversi anni aveva percepito un controvalore a titolo di straordinario forfettizzato riconosciuto dal datore di lavoro pur in assenza di ore di lavoro prestate oltre quelle ordinarie.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Palermo avevano riconosciuto che la somma così corrisposta dovesse essere ricondotta a un superminimo individuale, componente fissa della retribuzione non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro.
La Cassazione, respingendo il ricorso del datore di lavoro, ha ribadito due principi:
1. Nessuna extrapetizione: i giudici si sono limitati a interpretare correttamente la domanda del lavoratore, individuando la reale natura giuridica dell’emolumento.
2. Trasformazione del compenso: quando un compenso per straordinario viene corrisposto per lungo tempo e senza collegamento con prestazioni effettive, esso perde la sua funzione originaria e diventa superminimo individuale.
Il controvalore a titolo di straordinario forfettario (principio che può essere esteso ad altre erogazioni riconosciute in modo continuativo) si consolida come parte fissa della retribuzione e non può essere eliminata unilateralmente dal datore di lavoro.
Pertanto, gli Ermellini ribadiscono il concetto secondo il quale “Un compenso per lavoro straordinario, se riconosciuto in modo costante e indipendente dall’effettivo svolgimento di ore aggiuntive, assume la natura di superminimo individuale e non può più essere modificato o revocato dal datore di lavoro.”
Conclusioni: se il datore di lavoro riconosce con continuità importi forfettari a titolo di straordinario forfettario, sebbene mai effettuate dal lavoratore, diventano elementi fissi della retribuzione e non possono essere eliminati unilateralmente dal datore di lavoro.


