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T.F.R.
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 commi da 203 a 205) prevede dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di versamento del T.F.R. al Fondo di Tesoreria INPS per i datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano, nel corso degli anni successivi all’avvio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti.
La soglia dimensionale deve essere verificato annualmente rispetto ai lavoratori occupati nell’anno precedente computando tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato e tipologia contratto ad eccezione dei contratti a tempo parziale calcolati in rapporto all’orario contrattuale.
Limitatamente al biennio 2026/2027 la soglia limite da considerare è fissata alle 60 unità e dal 1° gennaio 2032 il limite scenderà a 40 addetti.
In pratica, dal 1° luglio 2026 (data rispetto alla quale la nuova disposizione troverà applicazione) la devoluzione dell’intero T.F.R. e della contribuzione a carico datore di lavoro e lavoratore diventa automatica e il lavoratore avrà 60 giorni di tempo rispetto alla data di prima assunzione per rinunciarvi e optare di devolvere le quote T.F.R. maturate ad altra forma di previdenza complementare a sua scelta ovvero di mantenerlo in azienda secondo il regime previsto dall’art. 2120 del Codice Civile.


