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INAIL
Entro il 31 marzo 2026 le aziende dovranno ottemperare all’obbligo di comunicare telematicamente all’INAIL la:
- prima nomina RLS in azienda
- nomina nuova RLS
- modifica dati dell’RLS già comunicato.
L’obbligo scaturisce dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro) e la nomina è così disciplinata:
- aziende fino a 15 dipendenti, nomina diretta da parte dei lavoratori
- aziende oltre 15 dipendenti, nomina da parte delle RSA (in assenza di rappresentanza sindacale, nomina effettuata dai dipendenti).
Il numero minimo degli RLS è in proporzione alla forza occupazionale dell’azienda:
- fino a 200 dipendenti, 1 RLS
- da 201 a 1.000, 3 RLS
- oltre 1.000 dipendenti, 6 RLS
Alcuna comunicazione è dovuta qualora, alla scadenza dei tre anni di nomina, l’incarico venga riaffidato alla medesima persona o qualora non vi siano stati cambiamenti rispetto al soggetto nominato e già segnalato.
Il mancato e/o incompleto adempimento comporta la sanzione amministrativa da euro 71 a euro 427.
Allegate le circolari INAIL di riferimento.


