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NASPI
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 7979 dello scorso 24 marzo) ha affermato il principio rispetto al quale la lavoratrice mamma che, rassegnando le dimissioni, non abbia rispettato la procedura di convalida delle stesse, NON ha diritto alla NASPI.
Nel caso affrontato dagli ermellini, l’INPS aveva negato il riconoscimento della misura di sostegno al reddito di una lavoratrice che, in periodo di maternità, aveva rassegnato le dimissioni volontarie senza seguire la procedura di convalida da formalizzare presso l’Ispettorato del Lavoro che ha, come principio normativo, di garantire la genuinità e la spontaneità delle stesse al fine di evitare possibili abusi da parte del datore di lavoro.
Tali principi, ad avviso della suprema corte, non vengono meno anche nel periodo successivo a quello protetto individuato dalla normativa a tutela della maternità.


