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SMART WORKING
L’articolo 11 della Legge n. 34 dello scorso 11 marzo prevede l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di consegnare al lavoratore che opera in modalità agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di un’informativa scritta nella quale siano riportati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro eseguito mediante tali prestazioni.
L’obbligo che interessa tutti i datori di lavoro, decorrerà dal prossimo 7 aprile e sono previste sanzioni per il mancato adempimento:
- arresto da 2 a 4 mesi, oppure
- ammenda da 1.708,62 a 7.403,97 euro
Tale comunicazione scritta deve essere assicurata dal datore di lavoro con cadenza annuale e costituisce, di fatto, uno strumento a garanzia di un costante aggiornamento delle prescrizioni normative e delle buone prassi che assicurino uno svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
In particolare, il datore di lavoro dovrà:
- predisporre informativa scritta con dettaglio dei rischi;
- consegnare il documento ai lavoratori che svolgono attività anche in modalità agile (oltre l’RLS);
- tracciare l’avvenuta consegna ed esibire, in caso di verifiche ispettive, prova della consegna;
- calendarizzare l’adempimento che dovrà avvenire annualmente;
- aggiornare il DVR ove necessario.
A tal fine e per una più attenta analisi delle novità introdotte dalla predetta norma, riteniamo utile mettere a disposizione l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 2 aprile 2026.


