|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
PRIVACY
Il Garante della Privacy con il provvedimento n. 121/2026 ha chiarito che, a conclusione di un rapporto di lavoro, l’azienda ha l’obbligo di cancellare dal proprio sito web dati e foto riconducibili al dipendente non più in forza.
Il caso trattato dal Garante ha riguardato una collaboratrice che, cessato il rapporto di lavoro nel mese di agosto 2024, aveva inoltrato mezzo pec la richiesta di provvedere alla cancellazione delle proprie foto dal sito web aziendale (area “Chi siamo”) e di ricevere copia del suo ultimo contratto di collaborazione.
Decorsi sei mesi dalla predetta richiesta senza che l’azienda avesse dato seguito, la collaboratrice ha fatto ricorso all’Autorità garante rappresentando l’omesso esercizio dei propri diritti sollecitati mezzo pec.
Il Garante ha chiarito che l’art. 12 del GDPR prevede espressamente che il titolare deve riscontrare le richieste degli interessati “…al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa” e, qualora non volesse o non potesse ottemperare, deve illustrarne le motivazioni informando il richiedente.
Il provvedimento ha confermato quanto previsto dall’art. 17 del GDPR in relazione al diritto all’oblio ossia la cancellazione dei dati personali che deve avvenire senza ingiustificato ritardo. La permanenza dei dati sul sito web non aggiornato, inoltre, viola altresì il principio di esattezza previsto dall’art 5 del GDPR “…devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati“.
Il Garante, confermando l’illiceità del trattamento, ha sanzionato l’azienda con una sanzione amministrativa di euro 3.000 in rapporto al tempo in cui si è protratta.


