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IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
Il Garante della privacy, con provvedimento n. 620 dello scorso 3 settembre, ha inflitto una sanzione di euro diecimila a un ente che aveva violato l’accordo sindacale sull’impianto di videosorveglianza.
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) disciplina l’installazione di impianti tecnologici da cui possa, anche indirettamente, derivare un controllo dei lavoratori subordinando l’autorizzazione a ragioni organizzative/produttive/sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale e previo accordo sindacale o, in mancanza, all’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.
Di fatto, l’impianto in questione, presentava alcune incongruenze rispetto all’accordo sindacale:
- telecamere installate erano 18 invece delle 10 previste;
- le aree di ripresa risultavano modificate rispetto alla planimetria condivisa;
- l’attivazione è avvenuta anche durante alcune giornate lavorative;
- i lavoratori non avevano ricevuto una specifica informativa sul trattamento.
Il trattamento, pertanto, è stato ritenuto dal Garante illecito anche rispetto all’obbligo della valutazione di impatto sulla privacy cui il datore di lavoro è tenuto a redigere e garantire.
Il provvedimento conferma un orientamento ormai consolidato dell’Autorità sull’obbligo di conformità ai principi sulla privacy che deve essere progettata prima dell’accensione delle telecamere, non dopo anche se in presenza di un “test tecnico”m dell’impianto.
Art. 4
(Impianti audiovisivi)
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


