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Libro unico lavoro (slitta a lunedì 2 dicembre 2024)

Giornata intera

AGENZIE DI ASSICURAZIONE – SNA

Istituto: Premio di produzione È istituito il Premio aziendale di produttività che costituisce ad ogni effetto la contrattazione di secondo livello. La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:   Categoria + 2 punti + 4 punti + 6 punti   (Importi in Euro) I Super 150,00 200,00 250,00 I 140,00 190,00 240,00 II 125,00 165,00 210,00 III 110,00 150,00 190,00 Al verificarsi della condizione sopra indicata vengono corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum. La corresponsione ha luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione.

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)  DA 01.06.2022 Livelli Minimo Q 2.528,38 1 2.428,38 2 2.111,61 3 (*) 1.742,11 4 1.530,95 5 (**) 1.372,57 6 1.266,97 7 1.161,40 8 1.055,83   PANIFICAZIONE INDUSTRIALE DA 01.06.2022 Livelli Minimo 1 1.608,96 2 1.483,55 3A 1.366,82 3B 1.272,40 4 1.073,14 5 955,56 6 804,97

ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI

Istituto: Minimi retributivi ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI DA 01.06.2022 Livelli Minimo 1/2 2.139,09 1/3 2.045,96 1/4 1.952,41 1/5 1.882,89 2/1 1.813,42 2/2 1.765,11 2/3 1.694,88 2/4A 1.601,94 2/4B 1.571,44 2/5 1.553,62 2/6 1.483,45 3/1 1.341,31 3/2 1.226,61

ATTIVITA’ FERROVIARIE – Una tantum

Istituto: Una tantum 1. Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo ( 22-03-2022), ad integrale copertura del periodo 1.1.2021 - 30.4.2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate. Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge. Le somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022. A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo entro il 10.6.2022. In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022. Resta inteso che […]

AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) – Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare A decorrere dal mese di giugno 2022, la quota a carico del datore di lavoro è aumentata di un ulteriore 0,5%. Società non aderenti al Fondo Astri e aderenti ad altri Fondi negoziali preesistenti nel comparto sono tenute, con le medesime decorrenze, ad incrementare il contributo ordinario da esse versato, in vigore alla data del 31.12.2018, di un importo in cifra fissa, per ciascuna decorrenza, corrispondente al valore del contributo aggiuntivo dello 0,5%, calcolato sugli elementi della retribuzione mensile di cui all'art. 22, comma 1 del vigente C.C.N.L.

CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva

L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

CALZATURIERI (PICCOLA INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva

L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Nelle aziende dove non c'è contrattazione a livello aziendale per i premi di partecipazione, viene erogato a tutti i dipendenti, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L'importo è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno.

CARTAI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Retribuzione A far data dall’1.1.2022 le tabelle vengono modificate come segue: Settori Grafico-Editoriale, Informatico-Servizi Innovativi Tipologia di maggiorazione Maggiorazione in vigore fino alla data del 31.12.2018 Tabella in vigore dall’1.1.2019 dall’1.1.2022 Flessibilità 9,62% 9,50% 10% Discontinui notturno 14,40% 14,22% 15% Turni diurni 6% 5,92% 6% Turni notturni 24% 23,69% 24% Lavoro notturno 54% 54,81% 55% Lavoro domenicale e/o festivo 54% 54,81% 55% Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) 30% 30,45% 31% Maggiorazioni straordinario feriale 30% 30,45% 31% Maggiorazione straordinario notturno e festivo 54% 54,81% 55% Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario lavoro: a) se diurno, con minimo di due ore di retribuzione 30% 30,45% 31% b) se notturno, con minimo di tre ore di retribuzione 60% 60,90% 61% Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno: a) lavoro notturno 60% 60,90% 61% b) lavoro festivo 60% 60,90% 61% Settore Cartario-Cartotecnico Tipologia di maggiorazione Maggiorazione in vigore fino alla data del 31.12.2018 Tabella in vigore dall’1.1.2019 dall’1.1.2022 Flessibilità 9,62% 9,50% 10% Discontinui notturno 14,40% 14,40% 15% Turni diurni (per 1° e 2° turno) 7,68% 7,68% 8% Turni notturni (3° turno) 25,02% 25,02% 26% Cambio squadre 1° e 3° […]

CASSE RURALI ED ARTIGIANE – Handicap e invalidità

Istituto: Handicap e invalidità Per ciascun familiare fiscalmente a carico, che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, viene corrisposto un contributo annuale di euro 1.032,91; tale contributo va corrisposto entro il mese di giugno di ciascun anno, su presentazione di certificazione medica attestante per l'anno in corso il sussistere delle anzidette condizioni; tale contributo assorbe fino a concorrenza, le analoghe provvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale.

CEMENTO, CALCE (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Con le competenze del mese di giugno è riconosciuto un importo annuo di 170 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all’art. 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione)  che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl.

CERAMICA (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di C.C.N.L., è riconosciuta con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo un importo di € 100,00 lordi ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dal C.C.N.L..

CHIMICI FARMACEUTICI (INDUSTRIA) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Nel Giugno 2022, è effettuata la verifica con riferimento ai tre anni di vigenza contrattuale (2019, 2020, 2021) e, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente già realizzati, le Parti definiscono un intervento complessivo d riallineamento del T.E.M.

CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2019/31.8.2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

ELETTRICI – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Al termine della vigenza contrattuale, in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell'inflazione consuntivata rispetto a quanto previsto (3.03%) per il calcolo degli aumenti del T.E.M. di cui al precedente punto a), alla prima data utile del 2022 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2022, si procederà secondo le seguenti modalità: - In caso di inflazione (Ipca al netto degli energetici importati previsione 2019-2021) superiore di almeno lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo si procederà all'adeguamento, fino a concorrenza, dell'importo stanziato di euro15, pro quota sui minimi e sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022. - In caso di inflazione compresa in un intervallo positivo o negativo + -0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non si prevedono variazioni sui minimi e l'importo stanziato di euro15 resta consolidato in produttività e sarà oggetto di valutazione nell'ambito del negoziato per il successivo rinnovo del C.C.N.L. - In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo non si procederà ad alcun consolidamento, fermo restando comunque la salvaguardia dei minimi come sopra definiti.

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI – Elemento distinto della retribuzione

Istituto: Elemento distinto della retribuzione A condizione che si sia già proceduto alla ridefinizione dei trattamenti integrativi aziendali in essere al 1.1.2019 (la data di entrata in vigore del contratto), a decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito un elemento distinto della retribuzione pari all’8% della retribuzione tabellare annua vigente, che è corrisposto interamente con la mensilità del mese di giugno. Tale Elemento Distinto della retribuzione (E.D.R.) non concorre a formare base di calcolo per gli istituti accessori contrattuali di cui alla tabella A e viene considerato esclusivamente ai fini del trattamento di fine rapporto. L’E.D.R. è finanziato per il 75% con risorse rivenienti dalla armonizzazione dei trattamenti integrativi in essere alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’E.D.R. aggiuntivo, erogato su base annua, matura da gennaio a dicembre di ogni anno e spetta in proporzione alla durata ed alla tipologia di rapporto di lavoro in essere (full time, part time).

ESATTORIE E TESORERIE – Premio annuale

Istituto: Premio annuale Premio alla Tabella seguente è corrisposto ai dipendenti in forza alla data dell’1.1.2022. Il premio aziendale viene erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2022. Al personale già alle dipendenze della cessata Società Riscossione Sicilia e confluito dall’1.10.2021 in Ade-R sarà corrisposto un rateo pari a 3/12 del premio eventualmente spettante, secondo le modalità e in base ai criteri previsti dal precedente alinea. Tabella 1 - Importi del Premio Aziendale AdER anno 2021 (erogazione 2022) Livelli Agenzia delle Entrate - Riscossione QD4 4.040 QD3 3.422 QD2 3.050 QD1 2.870 3A4L 2.520 3A3L 2.345 3A2L 2.215 3A1L 2.100 2A3L 1.970 2A2L 1.895 2A1L 1.845 Liv. Unico 1.720

FERROVIE DELLO STATO

Istituto: Una tantum Stante la mancata attribuzione del Premio di Risultato 2021, ai lavoratori occupati nell’anno 2021 nelle Società del Gruppo FS Italiane cui si applica il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane e in forza alla data di sottoscrizione dello stesso nelle medesime Società saranno riconosciuti a titolo di “Una Tantum”, a copertura del periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021, gli importi di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito, anche nel pieno dell’emergenza sanitaria, ad assicurare la continuità aziendale: Livelli professionali Importi lordi Q1 670,00 Q2 580,00 A 560,00 B 520,00 C 500,00 D 470,00 E 430,00 F 390,00 L'erogazione di tali importi avviene con le competenze del mese di giugno 2022. In aggiunta, ai medesimi lavoratori è riconosciuto a titolo di “Una Tantum Welfare”, a copertura del periodo 1 gennaio - 31.12.2021, un importo complessivo pari a euro 350. L'Una Tantum Welfare va messa a disposizione di ciascun lavoratore entro il mese di giugno 2022 e potrà essere utilizzala per la fruizione delle seguenti misure: - servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e […]

GAS E ACQUA – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell'inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell'importo stanziato alla prima data utile del 2022 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2022, secondo le seguenti modalità: - In caso di inflazione (Ipca al netto degli energetici importati 2019-2021) superiore di almeno lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (3,03%), si procederà all'adeguamento, fino a concorrenza, dell'importo stanziato di euro 17, pro quota sui minimi e sul premio di risultato, con decorrenza giugno 2022; - In caso di inflazione compresa in un intervallo contenuto tra +/- 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, non si prevedono variazioni sui minimi e l'importo stanziato resta consolidato sul premio di risultato e sarà oggetto di valutazione nell'ambito del negoziato per il rinnovo successivo del C.C.N.L.; - In caso di inflazione inferiore di oltre lo 0,5% rispetto a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, non si procederà ad alcun consolidamento, fermo restando la salvaguardia dei minimi come sopra definiti.

GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) Previdenza complementare

Istituto: Previdenza complementare Il contributo paritetiche a carico dell’Azienda e del lavoratore, previsto al punto e) del verbale di accordo “rinnovo parti economiche” 14.10.1997, istitutivo del fondo Previmoda pari all’1,50% viene elevato di 0,30 punti percentuali (dall’1,5% all’1,80%) dall’1.6.2022 e di ulteriori 0,20 punti percentuali (dall’1,80% al 2,00%) a decorrere dall’1.1.2023.

GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA) – Una tantum

Una tantum Ai lavoratori in forza al 19.1.2021 viene erogato l'importo lordo di euro 300. L'una tantum, comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, non è utile ai fini del computo del T.F.R. e viene così corrisposta: 200 euro con la retribuzione del mese di giugno 2021 e 100 euro con la retribuzione del mese di giugno 2022.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva A decorrere dall’1.06.2019 l'importo dell'Elemento di Garanzia Retributiva è di 190 euro lordi annui. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. 

METALMECCANICI (COOPERATIVE) – Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi  METALMECCANICI (COOPERATIVE) DA 01.06.2022 Livelli Minimo A1 ex 9 2.576,37 B 3 ex 8 2.337,65 B 2 ex 7 2.149,95 B 1 ex 6 2.003,99 C 3 ex 5 1.869,64 C 2 ex 4 1.745,75 C 1 ex 3S 1.709,60 D 2 ex 3 1.673,45 D 1 ex 2 1.509,07

METALMECCANICI (INDUSTRIA) – Lavoro a cottimo

Istituto: Lavoro a cottimo Alla luce della variazione dei minimi tabellari complessivi concordati nell’Accordo di Rinnovo 5.2.2021, le Parti hanno stabilito le seguenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo da valere per i seguenti anni: Liv. dall’1.6.2021 dall’1.6.2022 dall’1.6.2023 dall’1.6.2024 D1 0,90% 0,89% 0,88% 0,87% D2 0,96% 0,95% 0,94% 0,93% C1 0,96% 0,95% 0,94% 0,93% C2 1,01% 1,00% 0,99% 0,98% C3 1,00% 0,99% 0,98% 0,97% B1 0,99% 0,98% 0,97% 0,96%

METALMECCANICI (INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a € 485, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.

METALMECCANICI (INDUSTRIA) Minimi retributivi

Istituto: Minimi retributivi Nei mesi di giugno del 2021, 2022, 2023 e 2024, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure indicate nell'Accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021. Le parti si incontreranno entro i primi giorni del mese di giugno di ciascun dei suddetti anni per definire la quota di TEM relativa alla dinamica dell’Ipca al netto degli energetici importati. Nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi complessivi di riferimento per ogni singolo anno di cui alle tabelle di seguito riportate i minimi tabellari saranno adeguati all’importo risultante.

METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAPI

Istituto: Minimi retributivi METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) DA 01.06.2022 Livelli Minimo 9 2.587,60 8 2.326,77 7 2.139,59 6 1.994,33 5 1.860,07 4 1.736,44 3 1.664,29 2 1.500,00 1 1.358,21

METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFIMI

Istituto: Minimi retributivi METALMECCANICI CONFIMI (PICCOLA INDUSTRIA) DA 01.06.2022 Livelli Minimo 9 2.627,41 8 2.363,31 7 2.172,84 6 2.024,85 5 1.887,89 4 1.762,59 3 1.688,84 2 1.522,94 1 Dall’1.1.2022 la 1ª categoria è soppressa..

METALMECCANICI INDUSTRIA (CONFLAVORO) – Elemento di garanzia retributiva

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell’anno precedente. I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza.

METALMECCANICI INDUSTRIA (CONFLAVORO)

Istituto: Retribuzione Le aziende a decorrere dall’1.6.2021, sono tenute, al primo giugno di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dall’1 giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA) – Apprendistato

Istituto: Apprendistato Gli apprendisti assunti prima dell’1.6.2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del C.C.N.L. 18.5.2017, a decorrere dall’1.6.2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1ª categoria sono automaticamente inquadrati nella 2ª categoria.

PELLI E CUOIO (PICCOLA INDUSTRIA)

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Pompe funebri – Asnaf

Istituto: Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori in servizio all’1 gennaio di ogni anno, le imprese che non hanno definito accordi per la contrattazione di secondo livello con le 00. SS. firmatarie del presente C.C.N.L. e fatto salvo accordi di miglior favore, quale il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione, va corrisposta con la retribuzione del mese di Giugno, una mensilità aggiuntiva pari a: - Euro 1.000 per la categoria A; - Euro 1.200 per la categoria B; - Euro 1.400 per la categoria C; - Euro 1.600 per la categoria D; - Euro 1.800 per la categoria E-F.

SERVIZI AUSILIARI (ANPIT – CISAL)

Istituto: Retribuzione Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue: a) Valori di Welfare Contrattuale 2022 e anni seguenti: Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari al valore minimo annuo di: Livello 2022 2023 2024 Dirigente 700,00 850,00 1.000,00 Quadro, Al e A2 400,00 500,00 500,00 B1, B2, Cl, C2 e D1 e D2 Operatori di Vendita 250,00 250,00 250,00 Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, nella misura del 50% nel mese di giugno e, per il restante 50%, nel mese di dicembre (1° versamento: giugno 2022; 2° versamento: dicembre 2022; 3° versamento: giugno 2023 ecc.). Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. b) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi; a tempo […]

STUDI DEI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI

Istituto: Retribuzione Il Datore di lavoro mette a disposizione un Welfare Contrattuale pari a: - euro 600,00 (seicento Euro) annui per i Quadri; - euro 300,00 (trecento Euro) annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2). Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza all’atto dell’accredito, che abbiano superato il Patto di prova, nel mese di giugno e nel mese di dicembre, così come precisato: - 1° versamento (50% Credito): dicembre 2021; - 2° versamento (50% Credito): giugno 2022; - 3° versamento (50% Credito): dicembre 2022; - 4° versamento (50% Credito): giugno2023; - 5° versamento (50% Credito): dicembre 2023; - 6° versamento (50% Credito): giugno 2024.

TESSILI (ARTIGIANATO)

Istituto: Una tantum Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2019/31.8.2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. L'importo va erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA) – UNIONTESSILE

Istituto: Elemento di garanzia retributiva L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

VETRO

Istituto: Minimi retributivi Le parti concordano i seguenti adeguamenti del T.E.M.: incremento dei minimi tabellari mensili pari a euro 63 a regime al livello D1, da corrispondere in due tranche con le seguenti decorrenze: euro 30 dall’1.1.2021; euro 33 dall’1.1.2022. Per le Aziende della produzione di vetro piano, della produzione di lana e filati di vetro, per le Aziende delle seconde lavorazioni del vetro piano, per le Aziende del vetro artistico e tradizionale, le decorrenze sono posticipate rispettivamente all’1.6.2021 e all’1.6.2022.   VETRO (Settori a soffio) DA 01.06.2022 Livelli Minimo 9 A 2.098,83 9 2.038,08 8 A 1.835,98 8 1.817,56 7 1.593,93 6 1.502,64 5 1.369,79 4 1.260,24 3 1.176,37 2 1.095,86 1 1.014,62