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Libro unico lavoro (slitta a lunedì 2 dicembre 2024)

Conguaglio fine anno (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Adempimento: Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2021 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2021 Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di gennaio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973 INPS circ. 160/2019

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Con decorrenza dall’1.1.2022, tale termine di comunicazione dell’assenza è ridotto a due ore. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

L'Elemento di Garanzia Retributiva,  pari a 300 euro lordi uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – ASPETTATIVA (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni. A decorrere dall’1.1.2022 il periodo suddetto è esteso da tre a cinque mesi. Le Parti intendono porre a carico del costituendo Comitato per le attività bilaterali di cui all'art. 7 del presente C.C.N.L. l'indennità per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall'Inps. Laddove tale impegno si riesca a concretizzare entro il 2021, la previsione che estende da tre a cinque mesi il periodo di congedo potrà trovare applicazione anche prima dell’1.1.2022.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – CONTRIBUTI CONTRATTUALI (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contributi contrattuali Il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali di cui al citato articolo 63, è fissato nella misura di 40 euro annui a decorrere dall’1.1.2022, ed è così ripartito: - 10 euro a carico del lavoratore a titolo di contributo di assistenza contrattuale; - 30 euro a carico del datore di lavoro, di cui 10 euro a titolo di contributo di assistenza contrattuale e 20 euro per il finanziamento delle attività bilaterali In favore dei quadri e degli impiegati agricoli affidate all'apposito Comitato paritetico permanente. Per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali, le Parti firmatarie chiederanno all'Enpaia di stipulare un'apposita convenzione per il relativo servizio.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO) (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a termine Dall’1.1.2022 i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a tempo parziale.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Istituto: Assistenza sanitaria integrativa A partire dall’1.1.2022, l'importo del finanziamento al Fondo sanitario integrativo è pari a 12 euro al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. A far data dal 1° giugno 2025 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa. A partire dall’1.1.2022, ciascun familiare fiscalmente a carico dei lavoratori di cui al primo comma può essere iscritto al Fasa attraverso un versamento mensile pari a 2 euro per 12 mensilità. Le modalità attuative sono demandate al Cda del Fondo Fasa.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a tempo parziale A partire dall’1.1.2022 le Parti, riconoscono al lavoratore occupato con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a tempo parziale.

ALIMENTARI (INDUSTRIA) – MINIMI RETRIBUTIVI

Istituto: Minimi retributivi ALIMENTARI (INDUSTRIA) DA 01.01.2022 Livelli Minimo 1 S 2.442,02 1 2.123,47 2 1.751,90 3 A 1.539,54 3 1.380,30 4 1.274,10 5 1.167,94 6 1.061,77 VV.PP. 1ª 1.751,90 VV.PP. 2ª 1.380,30

ALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contratto a tempo parziale A partire dall’1.1.2022 le Parti, riconoscono al lavoratore occupato con contratto a tempo indeterminato con orario inferiore a quello contrattuale, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a tempo parziale.