Tel. 0971.1778014 - mail: info@grassoeassociati.it

Sicurezza sul lavoro

CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Istituto: Decorrenza e durata Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31-10-2019 si riferisce al periodo 1.1.2019 - 31.12.2021 sia per la parte normativa che per la parte economica e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo contrattuale.

CREDITO – Decorrenza e durata

Istituto: Decorrenza e durata L' Accordo 25.02.2019 decorre dal 1° gennaio 2019, salvo quanto previsto in singole norme, scade il 31 dicembre 2021 e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per tre anni e così successivamente di triennio in triennio, qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

METALMECCANICI (INDUSTRIA)

Istituto: Formazione e addestramento professionale In via transitoria i lavoratori che, in tutto o in parte, non abbiano fruito delle 24 ore di formazione di competenza del triennio 2017-2019, potranno fruirne entro il 31.12.2021. Al termine di detto periodo esse decadranno.

CIG

Adempimento: Presentazione domanda CIGO/FIS/CIGD

Uniemens

Adempimento: Presentazione flusso dati retributivi e contributivi mese precedente

Conguaglio fine anno (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Adempimento: Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2021 Operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2021 Soggetti: Generalità dei sostituti di imposta Modalità: Nella busta paga del mese di gennaio Normativa di riferimento: Art. 23, DPR n. 600 del 1973 INPS circ. 160/2019

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro 4 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, salvo il caso di accertato impedimento e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento. Con decorrenza dall’1.1.2022, tale termine di comunicazione dell’assenza è ridotto a due ore. Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA) Elemento di garanzia retributiva (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

L'Elemento di Garanzia Retributiva,  pari a 300 euro lordi uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – ASPETTATIVA (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni. A decorrere dall’1.1.2022 il periodo suddetto è esteso da tre a cinque mesi. Le Parti intendono porre a carico del costituendo Comitato per le attività bilaterali di cui all'art. 7 del presente C.C.N.L. l'indennità per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall'Inps. Laddove tale impegno si riesca a concretizzare entro il 2021, la previsione che estende da tre a cinque mesi il periodo di congedo potrà trovare applicazione anche prima dell’1.1.2022.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI) – CONTRIBUTI CONTRATTUALI (slitta a lunedì 3 gennaio 2022)

Istituto: Contributi contrattuali Il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali di cui al citato articolo 63, è fissato nella misura di 40 euro annui a decorrere dall’1.1.2022, ed è così ripartito: - 10 euro a carico del lavoratore a titolo di contributo di assistenza contrattuale; - 30 euro a carico del datore di lavoro, di cui 10 euro a titolo di contributo di assistenza contrattuale e 20 euro per il finanziamento delle attività bilaterali In favore dei quadri e degli impiegati agricoli affidate all'apposito Comitato paritetico permanente. Per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali, le Parti firmatarie chiederanno all'Enpaia di stipulare un'apposita convenzione per il relativo servizio.