Il Decreto Fiscale (D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019) reintroduce all’art. 4 la responsabilità solidale del committente per le ritenute operate ai lavoratori dipendenti interessati negli appalti prevedendo – dal 1° gennaio 2020 – l’obbligo per il committente di effettuare il versamento delle ritenute fiscali (IRPEF e addizionali) operate dalle imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale dipendente interessato nell’opera o servizio affidato.
Almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento da effettuare, le imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici dovranno versare su un conto bancario o postale dedicato, i cui estremi saranno comunicati dal committente, l’importo relativo a tutte le ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente interessato all’opera o servizio.
Il commitente, cui non sarà concessa alcuna possibilità di compensazione con eventuali crediti, dovrà indicare nella delega F24 il codice fiscale del soggetto per conto del quale effettuerà il versamento che, una volta eseguito, dovrà essere messo a disposizione (tramite Pec) alle imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici.
Affinchè il committente possa effettuare gli opportuni controlli, le imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici dovranno trasmettere mezzo Pec l’elenco nominativo di tutti i lavoratori con indicazione del codice fiscale, delle ore di lavoro prestate nel mese precedente, l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e dettaglio delle ritenute effettuate a qualsiasi titolo, i dati necessari alla compilazione della delega F24 e i dati del bonifico effettuato al committente per la provvista.
In caso di inottemperanza nell’invio dei predetti dati, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa affidataria/appaltatrice/subappaltatrice destinando tali somme al pagamento delle ritenute maturate e comunicandole – entro novanta giorni – all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
E’ prevista la possibilità che siano direttamente le imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici a provvedere autonomamente al versamento delle ritenute (sempre almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza) a condizione che presentino una certificazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che attesti di essere in attività da almeno cinque anni o, in alternativa, aver eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a due milioni di euro.
Tale certificazione dovrà attestare l’assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti di riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.