Con la sentenza n. 19660 del 22 luglio 2019, i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità di un accordo collettivo di prossimità stipulato con le rappresentanze sindacali che derogava alle disposizioni di legge consentendo all’azienda – per far fronte a una conclamata situazione di crisi aziendale e occupazionale – la possibilità di NON riconoscere “alcun trattamento sostitutivo a titolo di mancata effettuazione del preavviso“.
Tale sentenza, legittimando il contratto di prossimità (art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011), riconosce lo scopo di bilanciare opposti interessi e la finalità di ridurre l’impatto della situazione di esubero creatasi in azienda e conseguente recesso dei rapporti di lavoro (fanno eccezione i licenziamenti discriminatori e della lavoratrice in concomitanza di matrimonio).
L”indennità di preavviso può essere oggetto di accordo e di rinuncia da parte del lavoratore consentendo, nella fattispecie del “prossimità”, la possibilità di mediare tra interesse a proseguire l’attività dell’azienda (minor costo sociale dell’operazione) e la finalità dei licenziamenti collettivi di cui alla legge 223/91.