Con recente sentenza (n. 29423 del 13 novembre 2019) la Cassazione ha, di fatto, sconfessato il Ministero del Lavoro affermando che il contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) deve essere ritenuto sempre legittimo a condizione che l’attività sia prevista dal R.D. n. 2657/1923 anche senza i limiti di età (meno di 24 anni ovvero oltre 55 anni).
Il Ministero del Lavoro (nota n. 18194/2016) affermava che il CCNL ha la possibilità di vietare il ricorso al lavoro intermittente cui, comunque, sarebbe stato possibile ricorrere in presenza dei requisiti di età.
Gli ermellini, con la predetta sentenza, hanno, invece, affermato che la contrattazione collettiva non può vietare il ricorso alla particolare tipologia contrattuale perché, la previsione, non trova alcuna conferma nella norma di riferimento (solo un ruolo finalizzato a individuare la casistica) e che, l’eventuale violazione prevista dalle parti sociali non determinerà più la conversione del contratto di lavoro.
Non resta che attendere la conseguente posizione del Ministero.