Il 31 dicembre rappresenta per i datori di lavoro momento di verifica dei rapporti di lavoro e rispetto di alcuni istituti tra cui le ferie, diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione).
La normativa vigente prevede alcuni obblighi in capo ai datori di lavoro:
a) concedere (compatibilmente con le esigenze dell’impresa) almeno due settimane di ferie entro l’anno solare che, a richiesta del lavoratore, potranno essere consecutive;
b) concedere nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione le ulteriori due settimane.
Ma cosa accade se il datore di lavoro non ottempera a quanto previsto in materia di diritto al godimento delle ferie ?
Il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori la possibilità di godere le ferie maturate e non godute nel corso del 2018 entro il 30 giugno 2020 (diciotto mesi successivi all’anno di maturazione) e, in caso di inottemperanza (oltre l’obbligo di pagamento della relativa contribuzione), sarà soggetto a una sanzione amministrativa così determinabile:
- da euro 100 a euro 600 per ciascun lavoratore cui si riferisce la sanzione;
- da euro 400 a euro 1.500 per ciascun lavoratore, se la violazione interessa oltre 5 lavoratori o si sia verificata per almeno due anni;
- da euro 800 a euro 4.500 per ciascun lavoratore, se la violazione interessa oltre 10 lavoratori o si sia verificata per almeno quattro anni
Dette sanzioni potrebbero non trovare applicazione qualora il rispetto del godimento delle due settimane nell’anno di maturazione sia imputabile al lavoratore (es. malattia, infortunio, maternità, ecc.).
L’eventuale violazione dei termini di godimento delle ferie comporta, poi, la sospensione della regolarità contributiva per un periodo di tre mesi.